Imposte su gas e luce
I consumi di gas ed energia elettrica sono soggetti al pagamento di specifiche imposte oltre che all’applicazione dell’IVA.
La tassazione non dipende dal fornitore scelto, in quanto stabilita da leggi statali o regionali, ma può incidere notevolmente sull’importo complessivo della bolletta, in particolare per il metano.
Quali sono le imposte che gravano sulle bollette?
Il gas e l’energia elettrica sono prodotti soggetti a un elevato livello di tassazione, strutturato come segue:
Energia elettrica
- Accisa: è destinata allo Stato ed applicata ai kWh consumati di energia attiva.
- IVA: è applicata al totale corrispettivo per la fornitura (corrispettivo di potenza, corrispettivo punto di prelievo, corrispettivo di energia, compresa l’accisa). Attualmente sono previste due aliquote: 10% per l’utilizzo domestico e 22% per ogni altro uso.
Gas metano
- Accisa: è differenziata per impiego, ubicazione geografica dell’utenza e consumo.
- Addizionale regionale all’accisa: è istituita nelle regioni a statuto ordinario e stabilita da ciascuna regione con propria legge.
- Imposta regionale sostitutiva dell’addizionale: ogni regione può deliberare tale imposta a carico delle utenze esenti.
- IVA: è calcolata sul valore totale della fattura, ovvero comprensivo di accisa e addizionale regionale. Per gli usi domestici, l’aliquota dell’IVA si applica in base al consumo ed è pari al 10% sui primi 480 Smc consumati, per poi passare al 22% per gli ulteriori consumi. Il 22% si applica anche alle quote fisse della tariffa e a tutta la bolletta dei clienti non domestici.
- L’art. 26 del TUA (Testo Unico Accise) prevede le tipologie di consumi per l’applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale: usi industriali, usi autotrazione, usi civili (nei quali rientrano tutti gli usi non attribuibili alle precedenti categorie).
- Nota IVA ridotta
Vuoi maggiori dettagli?
Informazioni più specifiche sono disponibili nelle seguenti tabelle che puoi scaricare per conoscere tutte le imposte attualmente in vigore: